Il ministero delle Politiche Sociali ha pubblicato la norma cui sono sottoposti gli enti iscritti al RUNTS
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125, emanato in attuazione dell’art. 96 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ovvero il Codice del Terzo Settore. Il provvedimento definisce forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore.
Sono sottoposti a controllo solo gli ETS iscritti al RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo (art.2). Le funzioni di vigilanza spettano al Ministero del Lavoro e agli Uffici del RUNTS, che possono avvalersi, previa autorizzazione, delle Reti associative nazionali (RAN) e dei Centri di servizio per il volontariato (CSV). Previsti anche controlli straordinari (art. 4) in caso di gravi irregolarità, segnalazioni motivate o rischi per il corretto uso delle risorse pubbliche. Per garantire uniformità e trasparenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero approverà i modelli ufficiali di verbale per i controlli, da usare obbligatoriamente per tutte le verifiche (art. 5). Le RAN e i CSV possano essere autorizzati a svolgere i controlli ordinari sugli ETS aderenti: serve un’istanza corredata con impegno formale, la prova di capacità organizzativa e personale adeguato e il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel RUNTS. L’autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale e pubblicata online, si intende concessa dopo che siano trascorsi 90 giorni, e viene registrata nel RUNTS come “soggetto autorizzato” (art. 6). In caso di gravi violazioni, gli Uffici del RUNTS possono applicare le sanzioni e i provvedimenti previsti, fino alla sospensione o cancellazione dal Registro (art.7).


