È l’ora dei bilanci: termine il primo luglio

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Le associazioni dovranno presentare il rendiconto del precedente periodo d’imposta

 

La scadenza di regola è il 30 giugno, che quest’anno slitta al primo luglio, ed è quella per il deposito dei bilanci. Entro tale data gli enti del Terzo Settore, facendo riferimento al precedente periodo d’imposta, quindi in questo caso al 2023, dovranno depositare i bilanci sull’apposito portale del Registro Unico del Terzo Settore.

Tutti gli enti non commerciali devono attenersi, ma è prevista una deroga per le organizzazioni “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro di redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa”, meglio conosciuto come modello D”.

Tutti gli altri, o chi non intende avvalersi della deroga, devono produrre i seguenti documenti, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • stato patrimoniale (modello A);
  • rendiconto gestionale (modello B);
  • relazione di missione (modello C) che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il codice del Terzo settore non prevede una scadenza specifica per l’approvazione del bilancio di esercizio, ma solo per il suo deposito sul portale del RUNTS, che deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui esso si riferisce. Particolare attenzione dovrà essere posta a che il bilancio da portare in assemblea per l’approvazione sia completo di tutti gli allegati, infatti, la mancanza anche di un solo prospetto rende la delibera di approvazione annullabile.

L’approvazione del bilancio d’esercizio dovrà quindi rispettare quanto previsto all’interno degli statuti delle singole associazioni e dal codice civile.

«L’art. 2364 del Codice civile al comma 2 stabilisce che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, debba essere convocata almeno una volta l’anno – spiega il sito web teamsystem.com, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea ordinaria sono stabilite all’interno dei singoli statuti, mentre i membri del consiglio direttivo hanno la possibilità di derogare il termine ordinario dei 120 giorni e convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Infine è bene ricordarsi che il termine indicato nello statuto si riferisce alla convocazione dell’assemblea e non al suo concreto svolgimento. Accade spesso infatti che per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, l’assemblea sia rinviata ed approvi il bilancio in un momento successivo rispetto alla convocazione iniziale».

Gli errori più comunemente riscontrati dagli uffici preposti al controllo dei documenti presentati dagli enti del Terzo settore sull’apposito portale del RUNTS e sui quali è necessario prestare particolare attenzione sono i seguenti:

  • nel caso in cui l’ente abbia scelto di redigere il modello D, rendiconto per cassa, non dovrà allegare allo stesso nessun altro tipo di documentazione a sostegno dello stesso. Chiaramente sono esclusi i rendiconti ad hoc per le raccolte fondi e le relazioni illustrative da depositare unitamente agli stessi;
  • i rendiconti (gestionale o per cassa) che presentano nello schema ministeriale due colonne temporali t e t-1 devono essere compilati in entrambe le sezioni, con l’attenzione di riportare in t-1 gli stessi dati depositati nel rendiconto dell’esercizio precedente a quello di attuale deposito;
  • nel caso in cui venga compilata la sezione “attività diverse” del modello D, rendiconto per cassa, è importante che venga indicata la scelta effettuata dall’organo di amministrazione e il calcolo che comprovi la secondarietà dell’attività definita diversa. Le indicazioni esposte dovranno essere contenute nella relazione di missione per gli enti che redigono il bilancio e in calce al rendiconto per cassa per gli altri.
  • nel caso in cui sia compilata la sezione del bilancio relativa allo svolgimento di raccolte fondi occasionali dovranno essere depositati anche i rendiconti ad hoc per ogni singola raccolta unitamente ad una relazione illustrativa dei progetti sottostanti.

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