Le associazioni con personalità giuridica e le Fondazioni sono sottoposte all’obbligo di comunicare tale figura
Dopo ricorsi, sentenze e decreti in questi giorni è stata fatta chiarezza sulla del Titolare Effettivo nelle associazioni, ovvero: “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiarie”.
Nel medesimo giorno della iniziale scadenza prevista, il MIMIT, Ministero delle imprese e del Made in Italy ha reso nota la che il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto dello stesso Ministero, del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi, di conseguenza sono soggetti a comunicare i dati relativi a tale figura tutte le associazioni con personalità giuridica e Fondazioni.
A causa della comunicazione della decisione giunta nello stesso giorno della scadenza , il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aveva richiesto una proroga o una riapertura dei termini che però non ha avuto successo.
Si invitano quindi le associazioni a rispettare l’obbligo della comunicazione del titolare effettivo, in quanto sono potrebbero configurarsi le sanzioni previste dall’articolo 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.
L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.
Per le pratiche presentate oltre 30 giorni dalla scadenza è possibile il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento) di 206 euro.


