Erogazioni liberali, Certificazione unica e modello EAS: scadenze imminenti

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Entro il 16 e il 18 marzo e il due aprile occorre inviare le comunicazioni online

Scadenze imminenti per le associazioni in materia di donazioni ricevute, di certificazione in merito ai redditi percepiti e il cosiddetto Modello EAS per gli enti non commerciali.

EROGAZIONI LIBERALI
Le associazioni di volontariato, nonché quelle di promozione sociale e le onlus, in vista della dichiarazione dei redditi, che hanno ricevuto erogazioni liberali pari o superiori a 220mila euro, devono trasmettere obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate i relativi dati.

Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi pre­compi­late delle persone fisiche (730 o Unico PF) che hanno effettuato erogazioni liberali nei confronti di ONLUS, ODV, APS e di altri enti, i soggetti riceventi devono inviare i dati relativi a dette erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate.
Le erogazioni liberali sono somme o beni concessi da un donatore a un ente senza richiedere alcuna contro-prestazione e rappresentano una fonte di sostentamento cruciale per le organizzazioni non profit.
La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda: onlus iscritte alla Direzione regionale delle Entrate, Aps e Odv iscritte al RUNTS, fondazioni e associazioni che tutelano beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, fondazioni e associazioni che svolgono attività di ricerca scientifica.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate è telematica e deve avvenire entro il 16 marzo direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati (come CNA). Per ogni donatore si devono trasmettere il codice fiscale e l’importo versato nell’anno di riferimento.

CERTIFICAZIONE UNICA
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative: ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
La Certificazione attesta:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
  • le relative ritenute di acconto operate;
  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

MODELLO EAS

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato ‘Modello Eas’, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, quindi per quest’anno la scadenza cade nel primo giorno feriale utile: il 2 aprile prossimo.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro
  • le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifiche
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

QUI IL MODELLO EAS

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