Il 30 giugno termine ultimo per gli oneri sugli immobili
01.06.2023
Dallo Studio Rago
La riforma del Terzo Settore allinea l’esenzione IMU e TASI degli enti chiamati ad iscriversi al Registro Unico Nazionale a quella prevista già per gli enti non commerciali. A farlo è il D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), il quale al comma 6 dell’art. 82, subordina l’agevolazione alla condizione che l’immobile utilizzato dall’ente (appartenente al terzo settore) sia utilizzato per lo svolgimento di attività di interesse generale (ossia, assistenziali, ricettive, culturali, ecc.).
Il citato comma 6 prevede che “gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili”.
Da ciò è possibile evincere che l’esenzione riguarda “gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5…”. Ai sensi di quest’ultimo si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 dello stesso D. Lgs. 117/2017, ossia una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo stesso art. 5, elenca poi dettagliatamente quali sono le attività che si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l’esercizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di interventi e prestazioni sanitarie; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ecc.
Dette attività ad ogni modo, devono essere svolte in conformità ai criteri individuati dai commi 2 e 3 del medesimo art. 79. In particolare al citato comma 2 è sancito che le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 D. Lgs. 117/2017, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo
gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.
In definitiva, l’esenzione IMU e TASI per l’ente del terzo settore opererà solo se l’ente utilizza l’immobile per lo svolgimento della propria attività di interesse generale.
Ma la legge di Bilancio 2020 ha introdotto a partire dall’anno 2020 una importante possibilità per il settore no profit.
Infatti seppur confermando l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli Enti non commerciali, a patto che vengano rispettate le condizioni già citate:
- che l’immobile sia di proprietà o in uso di enti non commerciali
- che l’immobile sia utilizzato in modo esclusivo per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
è stata introdotta la possibilità per i Comuni di prevedere l’esenzione del pagamento IMU sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito alle associazioni, a prescindere dall’attività svolta dall’ente.
Questo significa la possibilità di un’esenzione del pagamento IMU sugli immobili che spesso il presidente e/o altri dirigenti cedono a titolo gratuito. Ricordiamo che la scelta in merito a questa esenzione viene rimandata ai comuni, quindi sarà fondamentale verificare i regolamenti comunali.
Relativamente alla dichiarazione IMU si specifica l’art. 3 c. 1 D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito di ulteriori 6 mesi – dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 – il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, da parte degli Enti – sia pubblici che privati – non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, culturali, ecc.).
Tale adempimento è necessario per gli Enti non profit in possesso di uno o più immobili utilizzati almeno in parte per l’esercizio con modalità non commerciale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del Dlgs. 504/92, che beneficiano in quanto tali dell’esenzione IMU totale o parziale.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF è stato pubblicato il d.m. 4 maggio 2023 un nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il d.m. 26 giugno 2014 e dovrà essere utilizzato per la trasmissione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno 2022, la cui scadenza, lo ripetiamo, è fissata al 30 giugno 2023.
A questo proposito le istruzioni alla “nuova” dichiarazione IMU ENC precisano che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello del 2014 non devono ripresentare la dichiarazione se non hanno nuove informazioni da dichiarare.
Il nuovo modello deve essere utilizzato dagli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali elencate all’art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs., e va presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui è avvenuto il possesso degli immobili o le variazioni che incidono sulla determinazione dell’imposta.


