Il punto sul registro unico del Terzo Settore, alla luce delle prossime scadenze
01.06.2023
Il 7 novembre sono decaduti i termini a disposizione degli uffici del RUNTS entro cui dovevano essere ultimati i controlli sugli enti oggetto di trasmigrazione, ed a partire quindi da tale data gli enti che non avevano ricevuto una risposta negativa dovevano solo attendere per la notifica del protocollo di iscrizione.
L’iscrizione al RUNTS comporta chiaramente una serie di doveri oltre che di diritti da esercitare, tra questi uno dei più importanti ed urgenti da ultimare è proprio quello relativo al deposito del bilancio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi, con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, fornito i chiarimenti necessari al fine di poter permettere agli enti interessati da tale provvedimento ad adempiere al deposito del bilancio.
Gli enti costituiti prima del 2022 per i quali l’iscrizione al RUNTS è stata perfezionata nel corso del 2021, come già chiarito nella nota n. 5941 del 5 aprile 2022, hanno l’obbligo di depositare sin dal periodo d’imposta 2021 il bilancio sulla piattaforma del RUNTS.
In base a quanto disposto dall’art. 48 comma 3 del del d.lgs 117/2017: “i rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”, è stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 5941 del 05 aprile 2022 e ribadito nella nota n. 17146 del 15 novembre 2022 che le associazioni che hanno approvato il bilancio 2021 dopo la data di presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS dovranno depositarlo telematicamente sul portale entro 90 giorni dal provvedimento di avvenuta iscrizione, mentre chiaramente per coloro che lo hanno allegato in fase di istanza di iscrizione non sussiste tale obbligazione.
Si evidenzia come l’art. 48 comma 3 del d.lgs 117/2017 nell’esporre l’obbligo di deposito da parte delle associazioni iscritte al RUNTS il bilancio, e i rendiconti relativi alle raccolte fondi, non riporti alcun riferimento in merito alle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.
Seguendo una logica aziendale, seppur distante dalla prospettiva del Terzo Settore, l’art. 2429 del codice civile prevede che con il deposito del bilancio, vengano depositati anche alcuni documenti a corredo dello stesso quali sicuramente le relazioni degli organi di controllo.
Tale fattispecie fa quindi supporre che seppur non espressamente previsto dal codice del terzo settore, il deposito delle relazioni degli organi di controllo e del revisore legale dei conti ove presenti si rendano comunque raccomandabili e quindi presentabili in maniera volontaria. In merito la nota ministeriale n. 17146 interpreta difatti tale evenienza come segue “non possono, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dallo stesso, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando la conoscibilità da parte di terzi della situazione dell’ente”. In conclusione appare evidente come sia necessario allegare ogni relazione afferente al bilancio di esercizio che ne specifichi le poste o ne integri il contenuto informativo, poiché sottrarre tale documentazione alla pubblicazione porterebbe una limitazione alla conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell’ente, fine che il deposito al RUNTS intende invece perseguire.
In questa sede si ricorda inoltre che la redazione del bilancio di esercizio in termini economico-patrimoniali, secondo l’art. 13 del d.lgs 117/2017 è richiesta unicamente agli enti del terzo settore i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad euro 220.000 (Mod. A, B e C), per tutti gli altri è sufficiente il deposito del rendiconto per cassa (Mod. D).
I seguenti modelli sono tutti disponibili sul sito del Ministero con le relative istruzioni:
- Stato patrimoniale;
- Rendiconto Gestionale;
- Relazione sulla Gestione;
- Rendiconto per Cassa.
Ma nello specifico una volta preparati modelli come avviene il deposito sulla piattaforma RUNTS?
Bisogna accedere al sito “Servizi lavoro” tramite SPID o CIE:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
e una volta effettuato l’accesso cliccare sull’icona RUNTS.
Cliccare sulla voce a sinistra “Richiedi” e selezionare l’opzione “Deposito bilancio”.
Selezionare (o ricercare) il Codice Fiscale dell’Ente e cliccare su “Prosegui”
Successivamente si aprirà la sezione “Dati Principali” nella quale dovrà essere indicata l’anno riferito al bilancio che si sta depositando. Mentre i dati del dichiarante saranno inseriti in automatico (nome, cognome e codice fiscale) dovrà invece essere selezionato il campo “in qualità di”
Attenzione quando il deposito bilancio è effettuato dal legale rappresentante o un membro del consiglio direttivo o dell’organo di controllo (in possesso di SPID e firma digitale personale) occorre selezionare il campo “Soggetto legittimato al deposito”. L’istanza di deposito del bilancio può essere effettuata anche da commercialista di fiducia dell’Ente, selezionando nel campo “In qualità di” la relativa opzione.
Importante è che nella voce relativa alla pec sia inserito l’indirizzo pec dell’ente.
Altra sezione importante e quella relativa agli “Allegati” In questa pagina deve essere inserito il bilancio che si vuole depositare. Il formato dovrà essere esclusivamente PDF/A . Cliccato sulla voce “Aggiungi allegato” sarà necessario caricare il file relativo al bilancio dal proprio pc e dare confermare del file selezionato.
Studio Rago


