I contributi pubblici e l’obbligo di trasparenza

Condividi questo Articolo

Entro fine giugno le associazioni che hanno ricevuto fondi pari o superiori a 10mila euro dovranno pubblicare online i dettagli

01.06.2023
Dallo Studio Rago

Entro il prossimo 30 giugno gli enti non profit che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro dovranno procedere alla loro pubblicazione in modo da assolvere agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche ricevute.

Nello specifico si tiene ad evidenziare come il Ministero del Lavoro con la Circolare n 6 del 25 giugno 2021 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019).

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dalla circolare, ricordiamo che in linea generale gli enti no profit (associazioni, fondazioni e onlus) sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a pubblicare sui propri siti internet e sui portali digitali, o in mancanza anche tramite la pagina Facebook o mediante pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l’ente aderisce, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni

Come detto i contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa P.A. di comunicare il valore del bene. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

In particolare con  riferimento a “vantaggi economici di qualunque genere”, il comma 125 ha operato un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione, a seguito del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo. 

Il legislatore ha però escluso dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale.  Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla

base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni e/o rivi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

Con questa precisazione si deve ritenere pertanto che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del 5 per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo NON sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto. 

Le somme ricevute a titolo di 5 per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, (ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020)

Ma come le informazioni devono essere pubblicate?

Esse devono esse pubblicate in modo schematico e comprensibile.

Il consiglio è di creare sul proprio sito una sezione specifica, nella quale ordinare in modo chiaro le informazioni divise per anni finanziari. Le informazioni minime e indispensabili da inserire sono:

  1. la denominazione e codice fiscale dell’associazione;
  2. la denominazione del soggetto che ha erogato il contributo;
  3. le somme incassate indicate in modo distinto per ogni singolo rapporto giuridico;
  4. la data o le date di effettivo incasso;
  5. la causale d’incasso, ovvero il motivo per il quale tali somme sono state erogate .

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti degli anni precedenti.

La circolare infine, pone l’attenzione anche sul nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2020, dal comma 125-ter e specifica che all’originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni

La nuova disposizione pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, 
  • oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione, 
  • solo nel caso in cui il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all’obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Articoli Correlati

Hai bisogno di chiarimenti o di essere supportato?

CSV Molise è in grado di offrire molti servizi a te e alla tua associazione!

Iscriviti alla Newsletter del CSV Molise!

Sei appassionato del nostro settore e desideri essere sempre informato sulle ultime novità? La nostra newsletter è ciò che fa per te! Compila il form qui sotto per iniziare.