Alcune associazioni devono comunicare entro quella data eventuali cambiamenti rilevanti ai fini fiscali
03.03.2023
di Valentina Ciarlante
Tempo di scadenze per le associazioni che, se grazie al decreto Milleproroghe hanno visto prorogare il termine per l’adeguamento dello Statuto a breve presentare all’Agenzia delle Entrate il carteggio relativo alle erogazioni liberali e la certificazione unica.
Ma c’è un altro obbligo, quello del modello EAS cui devono adempiere entro il prossimo 31 marzo in particolare gli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del Tuir e all’articolo 4, c. 4, 2° periodo, e c. 6 del D.P.R. 633/1972, compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi e le sezioni territoriali delle associazioni nazionali che siano soggetti d’imposta.
Tutti questi enti devono comunicare eventuali all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022 dei dati rilevanti ai fini fiscali oggetto di comunicazione con i modelli EAS precedentemente inviati, trasmettendo un nuovo modello.
L’obiettivo è verificare se permangono le condizioni che consentono all’associazione di usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell’Iva rispettivamente dall’art. 148 Tuir e dall’art. 4 D.P.R. 633/1972.
«Il modello non deve essere ripresentato, tra l’altro, in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale – specificano dall’Agenzia – o all’ente in generale, già oggetto di comunicazione mediante i modelli AA5/6 per gli enti non titolari di partita Iva e AA7/10 per gli enti titolari di partita Iva.
Sono esentate invece le proloco in regime 398/1991, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al D.M. 25.05.1995, gli enti che non hanno natura associativa: ad esempio le fondazioni, le Onlus, gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale che non si avvalgono degli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972 (es. fondi pensione)
Inoltre, come si legge nella nota specifica: «Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) prevede che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non dovranno più inviare il modello EAS. La previsione decorre dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del nuovo Registro Unico. L’adempimento resterà comunque in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico».
In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo.
Il modello, che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica.


