Il 5×1000 alle associazioni, deroghe e novità

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Nella relazione dello Studio Rago le disposizioni alla luce dell’introduzione del Runts

 

02.03.2023
di Studio Rago
Commercialista e revisore legale

 

Nell’anno 2022 il 5×1000 è stato riconosciuto alle associazioni non iscritte al RUNTS, in virtù di una eccezione introdotta dal legislatore, eccezione che ha permesso a questi enti di godere del beneficio anche se non ancora iscritti nel registro.

Si è trattato però di una deroga che sembrava non sarebbe stata prevista per l’anno successivo. Il 30 dicembre 2022 il cosiddetto Milleproroghe (dl 29 dicembre 2022, n.198), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha invece introdotto disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi. Pertanto, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) possono accedere e al cinque per mille anche nel 2023. La proroga prevede, infatti, lo spostamento in avanti di un ulteriore anno, per effetto dei ritardi nell’attivazione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

In base alla previgente normativa, le Onlus, iscritte alla data del 22 novembre 2021 nella relativa anagrafe, tenuta dall’Agenzia delle entrate, potevano essere destinatarie, fino al 31 dicembre2022, della quota del cinque per mille dell’Irpef con le modalità stabilite dal dpcm 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, infatti, le disposizioni della lett. a), co. 1 dell’art. 3 del dlgs 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del terzo settore iscritti nel Runts, avevano effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del detto registro, anziché dall’anno successivo la predetta operatività (come dispone l’art. 1 co. 2 del dpcm 23 luglio 2020).

È stato previsto, inoltre, che le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al Runts, che non fossero già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, potessero accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022, entro il 31 ottobre 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del citato dpcm 23 luglio 2020. Nel medesimo ambito del terzo settore, il co. 1 dell’art. 9 del dl 228/2021, modificando l’art. 43 del dlgs 117/2017 aveva differito, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del terzo settore (ossia al 3 agosto 2017), potessero trasformarsi in associazioni del terzo settore o in Aps, mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dal co. 3 dell’art. 8 della l 3818/1886.

Era stato previsto, inoltre, con il citato co. 6 dell’art. 9, che le OdV e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al Runts, che non fossero già accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, potessero accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022, entro il termine fissato al 31 ottobre 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del dpcm 23/07/2020.

Con il decreto in commento, recentemente licenziato in consiglio dei ministri, quindi, si dispone un nuovo spostamento in avanti, intervenendo direttamente sul co. 6 dell’art. 9 del dl 228/2021 e, indirettamente, sulla lett. a), co. 1 dell’art. 3 del dlgs 111/2017, differendo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per le Onlus per la partecipazione alla ripartizione del cinque per mille (effetto differito al terzo anno, in luogo del secondo anno, successivo a quello di operatività del Runts). È rimasto invariato, invece, per quanto concerne le OdV e le Aps, coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Runts, il termine del 31/10/2022 necessario per richiedere l’accreditamento per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille nel 2022.

Ma vediamo come e chi è tenuto alla rendicontazione del 5 x 1000.

In base all’ammontare del contributo 5 per mille ricevuto dall’ente il legislatore ha predisposto differenti modalità afferenti gli adempimenti che dovranno essere effettuati in ordine al perseguimento del principio di trasparenza.

Il D.D. 488/2021 ha adottato i modelli per la redazione del rendiconto del 5 per mille i quali dovevano essere utilizzati a prescindere dall’importo ricevuto ma che dovevano essere poi inviati al Ministero solo da coloro che avevano ricevuto un contributo pari o superiore alla soglia dei 20mila euro.

Tale adempimento differente per i contributi più ingenti è stato quindi rafforzato e a tratti migliorato dalla digitalizzazione della procedura di presentazione attraverso il D.D. 396/2022.

Ad oggi quindi le linee guida da seguire sono le seguenti:

  1. i contributi 5 per mille relativi al periodo d’imposta 2019 devono essere rendicontati seguendo le linee guida precedenti al D.D. 488/2021 a prescindere dalla loro entità e sono soggetti all’invio al Ministero solo se di importo pari o superiore ai 20.000,00 euro;
  2. i contributi 5 per mille relativi al periodo d’imposta 2020 dovranno essere rendicontati utilizzando i modelli previsti dal D.D. 488/2021 e seguire le linee guida da esso previste, con la differenza che coloro che avranno percepito un contributo pari o superiore ad euro 20.000,00 dovranno inviare la documentazione al Ministero;
  3. i contributi 5 per mille relativi al periodo d’imposta 2021 dovranno essere rendicontati utilizzando sempre i modelli previsti dal D.D. 488/2021 e seguire le linee guida da esso previste nel caso in cui il contributo sia inferiore a euro 20.000,00;
  4. i contributi 5×1000 relativi al periodo d’imposta 2021 superiori o pari ad euro 20.000,00 dovranno essere rendicontati utilizzando le linee guida predisposte dal D.D. 396/2022 e utilizzare quindi la nuova piattaforma.

Il D.D. 396/2022 pubblicato il 13 dicembre scorso ha sostituito in parte quanto disposto dal D.D 488/2021 andando a ridefinire le modalità di rendicontazione e pubblicazione dei contributi 5 per mille di una certa entità.

Gli enti del terzo settore che hanno ricevuto un contributo 5×1000 pari o superiore a 20.000,00 euro non potranno più utilizzare i modelli approvati dal Decreto direttoriale 488/2021, ma dovranno utilizzare il nuovo portale disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La piattaforma è unica e raccoglie tutti i servizi e gli adempimenti da effettuare in comunicazione con il Ministero, è possibile accedervi con lo SPID, la CIE del legale rappresentante dell’associazione, ed è infine necessario selezionare l’area “cinque per mille”, come da istruzioni pubblicate sull’apposita sezione del sito del Ministero.

Accedendo all’area dedicata come sopra esposto gli enti beneficiari del contributo 5 per mille per le annualità 2021 e successive di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 potranno quindi procedere con la compilazione, l’invio e la conseguente pubblicazione del rendiconto così come previsto dalla normativa, allegando infine quanto richiesto, compreso un file contenente l’elenco dei giustificativi di spesa.

Si rammenta inoltre che, gli enti che hanno percepito un contributo di importo inferiore ad € 20.000,00 non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

Il rendiconto deve essere redatto per ogni singola annualità nei limiti del contributo percepito. Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’elenco definitivo (con gli importi) dei soggetti ammessi e degli esclusi.

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