Certificazione unica, le associazioni devono presentarla entro il 16 marzo

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L’obbligo è per quegli enti non profit che abbiano corrisposto

02.03.2023
di Valentina Ciarlante

 

Lavoro subordinato negli enti non profit e nelle associazioni sportive con importo fino a 10mila euro, è il momento di presentare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, la certificazione unica.

La scadenza è fissata al 16 marzo prossimo e sono sottoposti a tale obbligo associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali, di promozione sociale, politiche sindacali, di categoria, proloco, cori bande e filodrammatiche, fondazioni, organizzazioni di volontariato e
tutti gli altri enti che rivestono la qualifica di datori di lavoro o comunque di sostituti d’imposta con riferimento alle somme erogate nel 2022.

Non devono, invece, essere indicati nella certificazione i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

I dettagli forniti dallo Studio Rago commercialisti e revisori dei conti

Come noto la CU è la certificazione dei redditi che ha sostituito il vecchio modello Cud e serve per certificare, fra le altre cose, i compensi a titolo di lavoro subordinato o autonomo corrisposti nel corso dell’anno precedente. Sono soggette a tale obbligo anche le associazioni ed in generale gli enti non profit che durante l’anno precedente hanno corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
Le associazioni, in quanto sostituti d’imposta, sono pertanto obbligate ad inviare entro il 16 marzo la certificazione unica 2023 relativamente ai compensi percepiti dai lavoratori subordinati  e percettori di prestazioni occasionali, nella quale dovranno essere inseriti i compensi corrisposti e le eventuali ritenute e detrazioni operate su tali compensi, mentre il 31 ottobre 2023,  è invece il termine per inviare le certificazioni contenenti i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi (professionisti regime ordinario e forfettario).
Quindi, ricapitolando, l’invio telematico del modello CU è obbligatorio, ma secondo due diverse scadenze. La consegna al percipiente va effettuata per tutti entro la stessa data, mentre la scadenza per l’invio telematico cambia in base al rapporto di lavoro intercorso nell’anno. La trasmissione del modello CU per i dipendenti, per i pensionati e per chi nel corso dell’anno ha richiesto compensi presentando una ricevuta di prestazione occasionale va effettuata entro il 16 marzo, mentre per le somme corrisposte ai lavoratori autonomi, la trasmissione telematica può essere effettuata entro la stessa scadenza del modello 770, fissata come di consueto al 31ottobre 2023.
Si precisa ancora che la certificazione unica (il cui modello potrà essere foornito dal CSV Molise dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica (quindi attraverso ad un intermediario abilitato come un Caf o un commercialista).

Ma a cosa serve la Certificazione Unica (Mod. CU2023)? Tale modello serve ad attestare:

  1. a)l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 
  2. b)l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR; 
  3. c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 
  4. d)l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  e)l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;  f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR); h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; i) le relative ritenute di acconto operate; j) le detrazioni effettuate. 
    In conclusione si evidenziano le seguenti novità introdotte nel modello di CU per l’anno 2023:
  1. sono stati inseriti i campi per il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato;
  2. viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poiché a seguito dell’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico;
  3. sono state introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
  4. è stato aggiornato il set informativo, presente nelle annotazioni, relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di duemila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).

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