Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo a uno specifico quesito e chiarendo la natura solidaristica dell’attività degli operatori
11.02.2023
di Valentina Ciarlante
Il volontario lavoratore autonomo svolge la propria attività solo per scopi di solidarietà.
È l’Agenzia delle Entrate a chiarire questo aspetto relativamente ai rimborsi e alle fatturazioni.
L’ente, interpellato espressamente, con la risposta numero 191 del 6 febbraio 2023 ha precisato che il rimborso ai volontari di protezione civile non comporta obblighi di fattura o di altro documento contabile equivalente in quanto viene erogato dall’associazione di riferimento non rientra tra i redditi derivanti dall’esercizio di una professione.
«Al volontario – specifica l’Agenzia delle Entrate – possono essere rimborsate dall’ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”; il volontario” di protezione civile viene mobilitato tramite le rispettive associazioni per eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del Codice di protezione civile, pertanto, non si richiede una prestazione alla singola persona, ma all’associazione
di volontariato che mette a disposizione i propri Volontari iscritti; ed è sempre l’Organizzazione di Volontariato il soggetto con il quale il Dipartimento di Protezione Civile, o la singola Regione, interagisce”».
Per questi motivi l’attività di volontariato viene prestata senza scopo di lucro e non rappresenta una prestazione professionale.


