I dettagli sulla commercialità delle attività svolte dalle associaizoni
16.12.2022
a cura dello Studio Rago, commercialisti e revisori contabili
La preliminare valutazione del requisito della commercialità o non commercialità dell’attività svolta dall’ETS, consente di individuare i conseguenti profili fiscali e i relativi adempimenti.
Se l’Ets è “non commerciale” saranno tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e quelli da attività diverse. All’interno di questi ultimi rientrano anche gli eventuali ricavi da sponsorizzazioni: essi non rilevano ai fini del calcolo della commercialità dell’ente ma la loro natura rimane di per sé commerciale e quindi devono ovviamente esser sottoposti a tassazione.
Per gli Ets non commerciali che hanno ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali il codice prevede un apposito regime forfetario agevolato di tassazione.
Qualora invece l’Ets si qualifichi come “commerciale”, andranno ricomprese a tassazione tutte le entrate avute nel corso dell’esercizio, comprese quelle non commerciali: per tali Ets non è previsto alcun regime di tassazione agevolata.
Il regime forfetario è un regime agevolativo applicabile agli enti del Terzo Settore (Ets) non commerciali, previsto dall’art. 80 del codice del Terzo Settore.
Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.
I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come da tabella qui riportata:
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RICAVI (in euro) |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
ALTRE ATTIVITÀ |
|
Fino a 130.000 |
7% |
5% |
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Da 130.001 a 300.000 |
10% |
7% |
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Oltre 300.000 |
17% |
14% |
Ai redditi così determinati, l’Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da: plusvalenze patrimoniali; sopravvenienze attive; dividendi; proventi immobiliari.
Per fare un esempio numerico, immaginiamo un Ets non commerciale che, nell’esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 200.000 e che non abbia altri redditi.
La base imponibile sarà in questo caso di: (130.000 x 7%) + (70.000 x 10%) = 16.100 euro, a cui corrisponderanno 3.864 euro di Ires (3.864 x 24%).
REGIME FORFETARIO PER APS E ODV
In relazione alle attività commerciali svolte, le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) possono invece applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.
Nella tabella sottostante si riporta il coefficiente di redditività previsto per le Odv e le Aps da tale regime, sulla base del quale calcolare il reddito imponibile.
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TIPOLOGIA DI ENTE |
RICAVI COMMERCIALI |
COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
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ODV |
Fino a 130.000 euro |
1% |
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APS |
Fino a 130.000 euro |
3% |
Per fare un esempio numerico, immaginiamo un’Odv che abbia avuto entrate da attività commerciali per 100.000 euro.
La base imponibile sarà pari a 1.000 euro (100.000 x 1%), e l’Ires dovuta sarà pari a 240 euro (1.000 x 24%).
Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei
requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.
SEMPLIFICAZIONI ED ESONERI PER APS E ODV IN REGIME FORFETARIO
Le Aps ed Odv in regime forfetario “speciale” sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Ai fini Iva:
- • non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;
- • non hanno diritto alla detrazione dall’Iva assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati;
- • le cessioni di beni intracomunitarie non sono imponibili a fini;
- • per quanto riguarda l’acquisto di beni intracomunitari (e quindi non soggetti a Iva), non si considerano tali quelli diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva;
- • per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, emettono fattura senza l’applicazione dell’Iva, con la dicitura di “inversione contabile”, mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l’Iva. Se ricevono una prestazione di servizi da un soggetto con partita Iva, provvedono ad integrare la fattura con l’Iva e la versano;
- • applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate la non imponibilità Iva, non possono invece avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva per le cessioni o acquisti non effettuati direttamente ma per mezzo di commissionari se poi i beni così acquistati sono riesportati nel loro stato originario entro sei mesi dalla consegna;
- • hanno soltanto l’obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo dell’imposta e di versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Le Odv e le Aps che applicano il regime forfetario non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.).
Alle Odv e alle Aps che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.
AGEVOLAZIONI APPLICABILI A TUTTI GLI ETS, COMPRESE LE IMPRESE SOCIALI IN FORMA SOCIETARIA
Imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti relativi a diritti reali immobiliari
Si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale. L’ente deve inoltre rendere apposita dichiarazione in tal senso al momento della stipula dell’atto.
Nel caso in cui il bene non sia utilizzato direttamente entro cinque anni o in cui sia resa dichiarazione mendace, l’ente dovrà pagare, oltre alle imposte in misura ordinaria e agli interessi di mora, anche una sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.
AGEVOLAZIONI APPLICABILI A TUTTI GLI ETS, AD ECCEZIONE DELLE SOLE IMPRESE SOCIALI IN FORMA SOCIETARIA
Imposte sulle successioni e donazioni, e imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito
I trasferimenti a titolo gratuito “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” non sono soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni, oltre che alle imposte ipotecarie e catastali.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi, le modifiche statuarie e le operazioni straordinarie
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.
Le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche della normativa sono invece esenti dall’imposta di registro.
Infine, le organizzazioni di volontariato vedono confermata l’esenzione dall’imposta di registro, di cui hanno goduto nel periodo antecedente la riforma. Sono infatti esenti da tale imposta gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv.
Imposte di bollo
Sono esenti da imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Ets.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che, data l’ampia formulazione della disposizione, si possono ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.
Imposte sugli intrattenimenti
Non è dovuta se le attività sono svolte dagli Ets occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Al fine di fruire dell’esenzione, l’Ets deve dare comunicazione alla Siae prima dell’inizio della manifestazione.
Tasse sulle concessioni governative
Tutti gli atti e i provvedimenti relativi agli Ets sono esenti da tasse sulle concessioni governative.


