Fiscalità e agevolazioni per il Terzo Settore, i dettagli della nuova legge

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Ecco le specifiche sulle misure stabilite dal Decreto Semplificazioni già rese note dal CSV Molise nell’analisi del commercialista Sergio Rago

 

12.09.2022
di Valentina Ciarlante

 

Come già illustrato nei giorni scorsi dal CSV Molise, il Governo è intervenuto sul regime fiscale del Terzo Settore con nuove misure che rientrano nel Decreto Semplificazioni, testo approvato da Camera e Senato convertito in legge il 4 agosto scorso e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 agosto.

Innanzitutto si fa riferimento alla proroga al 31 dicembre per associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato per adeguare lo Statuto alle norme stabilite dal Codice del Terzo Settore con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
runtsInoltre, sempre per le stesse tipologie di associazioni, è stata stabilita una proroga anche per l’iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), quindi gli uffici preposti hanno ora tempo fino al 5 novembre 2022 per chiedere informazioni e documenti mancanti e verificare i requisiti per l’iscrizione.

Ecco le modifiche apportate al Codice del Terzo Settore nell’analisi del commercialista Sergio Rago

Articolo 79 – Disposizioni in materia di imposte sui redditi- Non commercialità degli ETS: nuovi criteri per determinarla

Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando “sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”. Con la modifica, è stato chiarito che “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.
Le ulteriori modifiche apportate all’art.79 riguardano:
• le attività di interesse generale si considerano ora di natura non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi (in precedenza tale percentuale era del 5 per cento) per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (in precedenza erano due).
• Qualora i ricavi superino i costi del 6 per cento per tre periodi di imposta consecutivi, “il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica “ (in precedenza, il mutamento operava a partire dallo stesso periodo d’imposta).
• Si considera non commerciale l’attività svolta dalle Associazioni del terzo Settore anche quando essa è svolta “verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, purché tali attività siano svolte nel rispetto dei criteri di cui sopra (cioè i ricavi delle attività di interesse generale non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi).
• Sono da considerarsi entrate derivanti da attività non commerciali, anche i proventi non commerciali di cui agli articoli CTS 84 (che riguarda il regime fiscale delle ODV) e 85 (che riguarda il regime fiscale delle APS).
Si precisa che il mutamento della qualifica fiscale da “ETS non commerciale” a “ETS commerciale” (e viceversa), in deroga ai criteri generali del TUIR, per i primi due periodi d’imposta che seguono l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del CTS, avrà effetto solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di superamento dei limiti previsti dall’articolo 79, in luogo dell’esercizio stesso in cui si verifichi tale variazione sostanziale; concedendo così una semplificazione e agevolazione per i primi due anni dalla entrata in vigore delle norme fiscali del CTS.
decreto semplificazioniGli ETS assumono la qualifica di Ente commerciale quando:
– la somma dei proventi derivanti dall’esercizio di:
• attività di interesse generale svolte in forma d’impresa/con modalità commerciali,
• attività diverse da quelle di interesse generale, fatta eccezione per le sponsorizzazioni
supera, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
Per attività non commerciali si intendono:
• i contributi, le sovvenzioni, le liberalità;
• le quote associative dell’ente;
• i proventi e le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali;
• i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85: novità introdotta dal correttivo per chiarire che le entrate fiscalmente agevolate per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere calcolate come attività non commerciali;
• ogni altra entrata assimilabile alle precedenti;
Conformemente a quanto previsto per gli enti commerciali dal Testo unico delle imposte sui redditi, nel correttivo viene previsto che anche gli enti del Terzo settore quando assumono la qualifica di enti commerciali perdono le agevolazioni in materia di imposte dirette rispetto alle seguenti entrate:
1. a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
2. b) contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.
Vengono infine apportate due modifiche al comma 6 dell’art. 79: le attività sono agevolate quando dirette non solo ai soci ma anche ai relativi famigliari. La formulazione precedente contemplava familiari e conviventi, con il correttivo si parla invece di familiari che siano conviventi, come previsto dalla legge 383/2000 disciplinante le associazioni di promozione sociale.Statuto
Viene inoltre corretto il comma 6 per cui viene chiarito che i corrispettivi a copertura costi rendono l’attività non commerciale anche quando erogati dai soci, circostanza negata nella precedente formulazione. Resta ovviamente invariata l’agevolazione prevista per le associazioni di promozione sociale dove il corrispettivo versato da associati può essere superiore ai costi effettivi per beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte.
ART.82 – Agevolazioni per imposte indirette e tributi locali – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
L’articolo 82 del codice del Terzo settore è dedicato alle imposte indirette “minori”. Le disposizioni si applicano agli Ets comprese le cooperative sociali e le imprese sociali purché non siano costituite in forma societaria, fatte salve le eccezioni previste ai commi 3, 4 e 6.
Si tratta (comma 3) dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ad imposta) in luogo della relativa quantificazione in base percentuale sul valore dell’atto, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione.
Tale norma integra la disposizione di cui all’art.82 in base alla quale, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Inoltre, le stesse modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono inoltre esenti dall’imposta di registro.
Viene inoltre prevista
• l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie necessarie per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
• l’esenzione dall’imposta assoluta per le organizzazioni di volontariato;
• l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa – in questo caso la disposizione del correttivo include le imprese sociali senza escludere quelle costituite in forma societaria – agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Viene infine introdotta l’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (ex comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011) sui prodotti finanziari, conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del terzo settore, incluse cooperative sociali e imprese sociali costituite non in forma societaria.
Art.83 – Detrazioni fiscali per erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Viene previsto che le persone fisiche possono detrarre dalla loro imposta lorda il 30% (35% se a favore di ODV) degli oneri sostenuti per erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS o dedurre tali liberalità dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% dello stesso. Quest’ultima deduzione è consentita anche ad enti e società.
Persone fisiche, enti e società possono computare l’eventuale eccedenza non deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Detrazioni e deduzioni sono possibili solo se tali liberalità sono utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art.84 – Agevolazioni alle organizzazioni di volontariato e agli enti filantropici – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
Il correttivo garantisce agli enti filantropici – a prescindere dalla circostanza che fossero prima organizzazioni di volontariato – l’esenzione dall’Ires dei redditi degli immobili (art. 84 del codice del Terzo Settore).
Art. 85 Agevolazioni alle associazioni di promozione sociale e alle società di mutuo soccorso – (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
Il correttivo interviene modificando l’articolo 85 del codice del Terzo settore, nello specifico estende alle società di mutuo soccorso le agevolazioni contemplate per le associazioni di promozione sociale con enti commerciali e nonriferimento ai corrispettivi specifici versati dai soci;
estende la platea dei soggetti a cui l’associazione di promozione sociale può indirizzare le proprie attività accedendo ad agevolazioni fiscali sui relativi corrispettivi percepiti. Mutuando quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, articolo 148, sono equiparati agli associati – ai fini fiscali – i familiari conviventi degli associati, altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. A titolo esemplificativo una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale potrà equiparare al socio la persona tesserata da una società sportiva dilettantistica quando affiliate al medesimo organismo sportivo.
Art.87 – La tenuta della contabilità- Tenuta e conservazioni delle scritture contabili
Il correttivo modifica l’articolo 87 del codice del Terzo settore e prevede che la tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del dpr 600/1973 è prevista quando si svolgono attività con modalità commerciali non solo se attività di interesse generale e diverse ma anche se si tratta di attività di raccolta fondi di natura non erogativa. Dunque, si estendono gli obblighi anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all’art. 7 CTS (raccolta fondi) rispetto alla disciplina vigente che si limitava a far riferimento alle attività di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale) e 6 (attività diverse).
Viene inoltre introdotta una semplificazione: gli Ets non commerciali che non applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del codice del Terzo settore, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6 non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né – novità – agli obblighi in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Le agevolazioni fiscali già operative
Viene confermato quanto già introdotto nel decreto Semplificazione: chi si iscrive al Runts accede da subito – quindi senza attendere l’autorizzazione della Commissione europea – alle agevolazioni previste dagli articoli 77 (Titoli di solidarietà), 78 (social lending), 81 (social bonus), 82 (imposte indirette minori), 83 (incentivi fiscali alle erogazioni liberali) con la conseguente abrogazione delle agevolazioni fiscali indicate all’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), 84, comma 2 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per organizzazioni di volontariato ed enti filantropici), 85 comma 7 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per associazioni di promozione sociale) del codice del Terzo settore (art. 104 del codice del Terzo Settore).

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