Il Parlamento introduce novità su fisco per il Terzo Settore, Runts e Statuti

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Dopo quello della Camera, è arrivato anche l’ok del Senato al decreto Semplificazioni, che stabilisce una serie di modifiche al Codice del Terzo Settore, come la deroga al termine del 15 settembre per valutare le informazioni necessarie all’iscrizione al Registro unico. Ora si attende solo l’autorizzazione della Commissione europea

 

04.08.22
di Valentina Ciarlante

 

Il secondo sì era atteso ed è arrivato puntuale: il Senato ha dato l’ok al Decreto Semplificazioni, aprendo di fatto la strada alla conversione in legge di una norma che stabilisce un nuovo impianto fiscale per il Terzo Settore e una serie di modifiche al Codice.

Nello specifico la prima notizia è relativa al RUNTS, Registro unico nazionale per il Terzo Settore il cui iter ah preso il via nel novembre scorso. Gli uffici regionali addetti avranno più tempo rispetto a quello stabilito inizialmente per verificare le informazioni ricevute. E che erano contenute proprio nei registri regionali delle associazioni. Gli operatori, una volta ricevute le informazioni, verificano se mancano dei documenti all’appello, provvedendo a notificarlo agli enti, ebbene ora non si terrà più conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022 per questo tipo si esame.
Il decreto ha inoltre disposto modifiche al Codice del Terzo Settore per ciò che concerne: imposte sui redditi, imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici, regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, tenuta e conservazioni delle scritture contabili, De minimis e sull’entrata in vigore dell’articolo 104.
Cambiamenti anche sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e sulle misure fiscali e di sostegno economico relative al D.lgs n. 112/2017.
E poi si parla degli Statuti Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarli
alle disposizioni inderogabili del Codice con la procedura semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.
Infine, in merito agli obblighi informativi e pubblicitari per gli enti che percepiscono benefici di natura pubblica di importo complessivo superiore a 10.000 euro, resta fermo il termine annuale del 30 giugno ma, come spiega il commercialista Bruno Pagamici: «Per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo».
Non resta che attendere adesso il varo della Commissione Europea per vedere concretizzarsi la Riforma.
«Dopo cinque anni dall’inizio della riforma – il commento di Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore -, ci auguriamo che ciò avvenga il prima possibile e che rappresenti anche l’occasione per far conoscere in Europa il modello peculiare e innovativo del Terzo settore italiano».
Ulteriori dettagli sulla nuova legge nell’articolo di CSVnet

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