Ecco i dettagli utili alle organizzazioni, sulla base dell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore
di Piero Petrecca
Commercialista e Consigliere CSVnet e CSV Molise
In massima parte il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (anche dette associazioni di volontariato) è uguale a quello previsto per tutti gli enti del terzo settore, agli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017
.In base all’articolo 79 del codice del terzo settore, per essere considerata non commerciale e quindi non tassata, l’attività delle organizzazioni di volontariato:
• deve essere un’attività di interesse generale, secondo la definizione e in base all’elenco stabilito all’articolo 5 del codice del terzo settore;
• deve essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi dell’attività stessa, con un margine di tolleranza per i ricavi, che non posso superare di oltre il 5% i relativi costi.
Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
• le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare anche con offerte di modico valore o di servizi;
• i contributi erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento;
• le quote associative annuali corrisposte dai soci;
• le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi.
Quindi, per essere considerato non commerciale, un organizzazione di volontariato deve svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dal codice del terzo settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
• le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore, svolte in forma di impresa ( cioè in modo continuativo, abituale e organizzato) e dietro pagamento di corrispettivi che eccedono il costo delle stesse attività;
• le attività diverse da quelle di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in via secondaria e strumentale.
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
Oltre alla disciplina generale, per le organizzazioni di volontariato non si considerano commerciali le seguenti attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente:
• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
In tema di erogazioni liberali le organizzazioni di volontariato usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri enti del terzo settore; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Definizione di ente non commerciale (fiscale)
art. 73, 1 comma, lett. C Ente pubblico o privato diverso dalle societa, residente nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita commerciali.
L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge. All’atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di:
• atto pubblico
• scrittura privata autenticata
• scrittura privata registrata
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza di atto costitutivo o statuto nelle predette forme l’ogetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.
Presunzione di non commercialità
Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Presunzione di commercialità
Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Associazioni presunzione di non commercialità
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Attività considerate sempre di natura commerciale
La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.


