ll decreto di agosto prevede la ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi fino a due anni: nell’articolo l’elenco di tutti i versamenti già rinviati dal decreto rilancio
SOSPENSIONE VERSAMENTI
SOGGETTI INTERESSATI:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017
PER LE QUALI OPERA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI:
• dei versamenti delle ritenute alla fonte, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
• degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
• dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
• per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
• per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
• nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP
Tutti i contribuenti sono esclusi dall’obbligo di versamento:
• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019, se dovuto una volta versati gli acconti calcolati l’anno scorso per l’anno di imposta 2019
• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020 che verrà scomputata dal dovuto per l’anno 2020 anche se non versata
SUPERBONUS 110 % ESTESA ANCHE AGLI ETS
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
SOGGETTI INTERESSATI:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017
INTERVENTI AGEVOLATI:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF, nonché l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI
Tra le misure di sostegno per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19 introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), troviamo, disciplinato all’art. 125, il credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
SOGGETTI INTERESSATI:
La platea dei possibili fruitori è molto ampia: in primis imprese e professionisti, ma anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
ATTIVITÀ AMMESSE AL BENEFICIO
Associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli ETS sono inclusi tra i beneficiari anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate aperte al pubblico.
MISURA E CRITICITÀ
Il credito spetta per il 60% delle spese sostenute per tutto il 2020, ma non è detto che il credito verrà riconosciuto per intero. Lo Stato ha messo a disposizione risorse per 200 milioni di euro, ma paiono del tutto insufficienti per accontentare tutti i possibili beneficiari.
Con il provvedimento n. 259854/2020 dello scorso 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha messo appunto le regole per richiederlo approvando il modello da presentare telematicamente: attenzione quindi alle modalità e alle tempistiche da rispettare altrimenti si rischia di perdere il beneficio fiscale.
TERMINI
Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20.07.2020 al 30.11.2021 ed il relativo credito può essere utilizzato dal 1.01 al 31.12.2021. Invece, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20.07 al 7.09.2020
MODULISTICA ALLEGATA
RICHIESTE DI RIMBORSO PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER COVID-19
Il Dipartimento della protezione civile, con la circolare 15.06.2020, n. COVID19/34712, ha definito le disposizioni per la presentazione delle richieste dei rimborsi (ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018), delle relative istruttorie e liquidazioni riferite alle attività svolte dai volontari nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Le disposizioni trovano applicazione esclusivamente per la gestione delle richieste di rimborso per gli interventi effettuati in occasione dell’emergenza in oggetto.
In particolare, è stato precisato che, al fine di ottenere l’autorizzazione al superamento di 30 giorni continuativi per le attività di volontariato (ai sensi del c. 2 dell’art. 39 del D. Lgs. 1/2018, ed in conformità con l’art. 3 dell’OCDPC n. 655 del 25.03.2020 e l’art. 35-bis della L. 27/2020), le Regioni e le Province Autonome relativamente ai volontari da loro attivati, provvederanno alla comunicazione mensile al Dipartimento dei nominativi, del numero complessivo delle giornate effettuate dai volontari e delle motivazioni. Le Organizzazioni iscritte nell’elenco centrale attivate dal Dipartimento, provvederanno alla stessa comunicazione tramite Pec.
SOGGETTI INTERESSATI:
• Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali e attivate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome ovvero delle sezioni territoriali di Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome.
• Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate direttamente dal Dipartimento della protezione civile.
• Organizzazioni di Volontariato degli Enti del Terzo Settore attivate direttamente dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 40, c. 4 del D. Lgs. 1/2018
MODALITÀ
Sia i datori di lavoro che i liberi professionisti/lavoratori autonomi dovranno allegare copia dell’attestato di partecipazione del volontario all’evento e copia del documento di identità del firmatario della richiesta.
INVIO DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO
• Le richieste di rimborso dovranno essere indirizzate:
– alle Regioni e Province autonome che hanno provveduto all’attivazione e al rilascio degli attestati di partecipazione dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato attivate a livello territoriale e che provvederanno alla liquidazione delle stesse;
– al Dipartimento Nazionale per i volontari delle Organizzazioni da esso attivate
• Fanno eccezione i datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
• Le suddette associazioni, al fine di velocizzare le suddette procedure di rimborso, provvederanno a raccogliere le richieste di rimborso.
• A seguito delle necessarie verifiche da parte del Dipartimento, le somme richieste verranno accreditate sui conti correnti bancari delle Organizzazioni, le quali provvederanno alle successive liquidazioni delle Ditte/Aziende.
MODULISTICA ALLEGATA
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