La misura nasce come un’opportunità di sopperire e non prevede la retribuzione
di Lorena Minotti
Buone notizie per i volontari e per le associazioni che in questa grande emergenza sanitaria si sono dimostrati pilastro portante e porto sicuro della società italiana. Tra le misure varate dal Governo c’è anche la disapplicazione temporanea dell’art. 17, comma 5, del Dlgs 117/2017, che prevede una generale incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività. Questa misura scaturisce dalla necessità di sopperire a carenze di personale, con la possibilità di inserire volontari che in qualche modo, in passato, hanno già il know how e l’esperienza necessaria per operare.
Ma cosa significa nello specifico e come attuarlo?
I volontari non potranno essere retribuiti in quanto tali, ma dovranno essere contrattualizzati come lavoratori in primis da Onlus, OdV ed Aps e da tutto il mondo del Non Profit, che in questo modo potranno attribuire loro una retribuzione.
Lo Studio Degani ha redatto, per CSVnet, un parere con le linee guida per continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile e su cosa si può fare e cosa comporta la sospensione dell’incompatibilità tra lo status di lavoratore e quello di volontario.
Di seguito il file
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Per approfondimenti si invita a leggere il Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/SG


