Il punto sugli oneri a carico degli enti, su tracciabilità ed erogazioni liberali
La Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha previsto che da quest’anno, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi della detrazione degli oneri indicati dall’art 15 del TUIR, tutti i relativi pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile. Tra questi vi rientrano anche quelli inerenti le attività sociali e sportive (quali ad esempio attività sportive, quote per attività educative ed erogazioni liberali) considerati come oneri detraibili.
Lo scorso 24 gennaio è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 28 novembre del 2019, che definisce i criteri per poter usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali, inerenti le donazioni in natura agli enti del terzo settore.
Si ricorda, infine che con il Decreto 30 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto, per ora in via sperimentale, la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni.
Oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 679-680, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) la detraibilità delle spese considerate come detraibili ai fini fiscali sarà possibile solo a condizione che il relativo pagamento venga fatto con mezzi tracciabili.
Si tratta, più precisamente, delle spese relative agli oneri indicati nell’art. dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi.) Tra queste vi rientrano alcune delle spese riferibili ad attività sportive e sociali spesso svolte da associazioni o altri enti del non profit. Quali ad esempio:
– le spese per la pratica sportiva. Ovvero le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture sportive ed impianti sportivi;
– le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria. Tra le quali rientrano anche i servizi di pre e post scuola a volte prestati da soggetti del non profit;
– le erogazioni liberali;
– le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza.
Oltre a:
• gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
• i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
• le spese veterinarie;
• le spese funebri;
• le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
• i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
• i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
• i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
• le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
• le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Quindi, per poter detrarsi la parte di questi oneri riconosciuti dalla normativa fiscale i pagamenti non potranno più essere fatti in contanti ma esclusivamente con mezzi tracciabili, quali carte di credito, di debito e prepagate, bonifici bancari e postali, assegni bancari e circolari, ecc.
Le uniche eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciabili sono rappresentate da:
• gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
• le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Che quindi potranno continuare ad essere pagati anche in contanti.
Ai fini di quanto sopra si consiglia quindi, in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi, di conservare insieme al documento (ricevuta, fattura, ecc.) rilasciato dal beneficiario del pagamento anche la ricevuta del pagamento effettuato.
Detraibilità donazioni in natura a Enti del Terzo Settore
Richiamandosi alla circolare inviata sul tema nel corso dello scorso anno si ricorda che per agevolare (o meglio “potenziare”) l’acquisizione da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) di risorse, sia finanziarie che materiali, da destinare alle proprie attività dirette al conseguimento delle finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, con l’art. 83 del Codice del Terzo Settore (CTS) è stato (di fatto) riscritto il sistema delle agevolazioni, ovvero delle detrazioni e deduzioni, previste a favore dei soggetti che decidono di fare una erogazione liberale a favore di un ETS.
In estrema sintesi:
– le persone fisiche che finanziano l’attività di un ETS attraverso una erogazione liberale in denaro o natura, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF pari al 30% (35% se beneficiaria è una ODV) dei valori erogati (per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun anno);
– gli enti, e le imprese che finanziano l’attività di un ETS attraverso una erogazione liberale in denaro o natura, possono dedurre dal reddito complessivo il valore della erogazione (nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato).
Dette agevolazioni sono applicabili già, a partire dal 1gennaio 2018, per le sole erogazioni in denaro fatte a favore di una ODV, APS o ONLUS.
Con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» del Decreto del Ministero del Lavoro che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore del Terzo settore (decreto del 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 24 del 30 gennaio 2020) ora anche per le donazioni in natura fatte a favore degli Enti del Terzo Settore (per ora solo quindi a favore delle sole ODV, APS o ONLUS) potranno essere applicate le nuove detrazioni o deduzioni sopra riportate.
Per la quantificazione della donazione è necessario fare riferimento al criterio del valore normale dell’articolo 9 Tuir. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale – e, quindi, nell’ipotesi in cui il donante sia un soggetto titolare di reddito d’impresa – l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle lettere a e b dell’articolo 85, comma 1, Tuir), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir.
Se il valore del bene supera 30mila euro, o se per la natura dei beni mancano criteri oggettivi per stabilirne il valore (esempio un’opera d’arte), il valore dovrà essere attestato dal donatore per mezzo di una perizia giurata riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.
Le donazioni devono poi essere accompagnate da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori (mediante, nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro o di mancanza di criteri oggettivi di riferimento, rilascio di copia della perizia giurata di stima). Il beneficiario dovrà a sua volta rilasciare una dichiarazione d’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento delle attività di interesse generale definite nello statuto e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Decreto in questione nulla dice però in merito alle donazioni già fatte in mancanza della regolamentazione. Sul punto si auspica un imminente chiarimento ministeriale.
Comunicazione telematica erogazioni liberali ricevute
In virtù di quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il proprio Decreto del 30 gennaio 2018
• le Onlus;
• le associazioni di promozione sociale;
• le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
• le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che hanno ricevuto erogazioni liberali avrebbero dovuto trasmettere, entro il prossimo 28 febbraio, all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica i dati relativi alle erogazioni liberali deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
Ancora per quest’anno questa disposizione ha carattere facoltativo. Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza. La comunicazione diventerà (verosimilmente) obbligatoria a partire dal prossimo anno. Per cui per le erogazioni liberali eventualmente ricevute nell’anno in corso (2020) da persone fisiche ci si dovrà ricordare poi di fare, entro il 28.02.2021, la trasmissione telematica dei dati previsti nel predetto decreto.
Antonio Sisca – dottore commercialista, revisore legale esperto in materia di Terzo Settore


