Le scadenze delle Odv nei mesi di febbraio e marzo

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La Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità ha introdotto l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti dal parere del Consiglio di Stato dello scorso 28 marzo. Alla base della questione, alcune delle grandi sfide cui è chiamato a rispondere tutto il terzo settore: l’affidabilità (accountability) e la trasparenza, in linea con le indicazioni previste dalla nuova riforma.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11/01/19 ha chiarito che i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano le imprese.

Diversi sono gli obblighi che ne derivano dall’appartenere all’una o all’altra categoria, infatti, mentre i soggetti rientranti nella prima categoria hanno l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00, per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
– in merito al limite di € 10.000,00, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Consequenzialmente, l’obbligo di informazione scatta per gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.
Misure di trasparenza
Nel sistema delle erogazioni pubbliche le misure introdotte in materia di trasparenza hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:
– l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma e ai correlati controlli;
– la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
– l’ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.
Tali aspetti sono stati affrontati dal Consiglio di Stato e il parere reso (il n. 1449/2018) è finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, nelle condizioni di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.
In tale parere è evidente che:
– spetta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme. In tal caso gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, e il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l’utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz’altro quelli di accountability;
– la nuova disciplina sia applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018; in effetti (in merito all’arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire) l’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità consequenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono;
– la sanzione restitutoria in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza è applicabile esclusivamente alle imprese. L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare gli elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico. In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce. La suddetta circolare chiarisce definitivamente i termini di tale obbligo, anche alla luce di un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato. Cosa occorre inserire all’interno della pagina web del proprio sito istituzionale
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
A tale scopo si allega il sottostante link dove potrete scaricare gratuitamente il modulo da compilare:
https://italianonprofit.it/strumenti/l124/

PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI
• La Riforma sul Terzo settore L.117/17 ha introdotto l’obbligo della pubblicazione su internet dei compensi a amministratori, dirigenti e soci.
L’articolo 14 del Codice prevede che gli enti sopra i 100 mila euro annui di ricavi o entrate pubblichino sul sito internet proprio e della rete associativa cui aderiscono “eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”. Questa previsione, spiega la circolare, non è in alcun modo condizionata all’istituzione del Registro e quindi è vigente.
• Altro aspetto concerne la Certificazione Unica ex Cud è il documento fiscale oltre che i sostituti d’imposta: i committenti, tra cui anche le ODV, devono obbligatoriamente consegnarli ai lavoratori al fine di certificare i loro redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per cui si invitano le Associazioni a ricontrollare eventuali pagamenti effettuati a favore di professionisti o prestatori occasionali, a prescindere dal pagamento della relativa Ritenuta d’acconto se dovuta. Il modello di Certificazione Unica ordinario deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ciascun anno mentre il modello sintetico della CU deve essere rilasciato al lavoratore dipendente, autonomo o al pensionato, entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno.
Si ricorda invece che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere presentata dai sostituti d’imposta entro il 2 novembre 2020 con il modello 770.

 

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