Il tema è la Safety nell’organizzazione e fruizione di sagre, feste popolari, manifestazioni in genere
È stata diramata dal ministero dell’Interno la direttiva sulle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo. Un intervento di semplificazione che riconosce centralità all’amministrazione comunale e al sindaco per garantire adeguati standard di sicurezza nell’organizzazione di eventi, senza eccessi di burocrazia.
La direttiva è il risultato di un’azione di monitoraggio svolta sugli esiti applicativi delle direttive emanate nel corso del 2017, con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.
Sono evidenziati principalmente due aspetti, tra loro integrati:
- safety, intesa come l’insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
- security, che invece interessa i servizi di ordine e sicurezza pubblica “sul campo”.
Per quanto riguarda il primo aspetto, safety , dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
- controllo della capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile;
- regolazione e monitoraggio degli ingressi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva
- individuazione di percorsi separati di accesso e deflusso;
- piani di emergenza ed evacuazione, mezzi antincendio, indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;
- suddivisione in settori dell’area, con corridoi centrali e perimetrali;
- disponibilità di una squadra di operatori (steward) in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;
- definizione di spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso;
- definizione di spazi di servizio e supporto accessori;
- organizzazione di assistenza sanitaria adeguata, con aree e punti di primo intervento;
- installazione di impianto di diffusione sonora o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico sulle vie di fuga e i comportamenti in caso di criticità;
- divieti di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.
Con la strategia di safety, dovrà essere pianificata quella di security, più direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell’ordine pubblico, secondo i seguenti criteri:
- sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;
- puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all’evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;
- attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;
- servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;
- frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;
- individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone;
- sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.
La Direttiva Gabrielli infine definisce una previsione piuttosto netta circa le conseguenze di una pianificazione carente o inadeguata della componente di safety: l’evento non potrà avere luogo. Mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety.
Le indicazioni emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del 19 Giugno 2017 riguardano principalmente sugli aspetti di safety, ed in particolare:
- Le indicazioni generali riguardano manifestazioni di qualsiasi natura e caratteristiche, a prescindere dalla riconducibilità alla competenza delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- Le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di safety sono quelle che richiedono una maggiore attenzione, cautele e misure specifiche indipendentemente dalla loro tipologia ed affollamento. La valutazione dei punti nefralgici per la safety deve essere effettuata caso per caso considerando, altre all’affollamento, anche concomitanti fattori specifici. Dovrà essere considerato ad esempio, la tipologia del luogo (all’aperto, al chiuso, delimitato o meno) alla modalità e tipologia della presenza di persone (libere, sedute, libere di muoversi ecc.).
- Una particolare attenzione per distinguere tra manifestazioni statiche, che si svolgono in luoghi chiaramente perimetrate, o che lo svolgimento della manifestazione non ha un punto unico di svolgimento ed i cui possibili effetti (vedi proprio quello che è accaduto a Torino) possono espandersi al di fuori della zona di svolgimento della manifestazione propriamente detta.
Per tutte le manifestazioni deve essere redatto sempre un Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto e sottoscritto dall’organizzatore della manifestazione con l’indicazione del responsabile della sicurezza, contenente la valutazione del livello di rischio dell’evento e la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuare, così come definito in dettaglio dalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno n. 11001/110 (10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28.07.2017.
Gli organizzatori di eventi, che sono per inciso “chiunque organizzi qualsiasi evento o manifestazione, anche no profit”, si legge nel testo della circolare: (omissis)… “Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.” (omissis)…
Per chiarire meglio: il documento stabilisce che sono i sindaci/presidenti delle Commissioni a dover informare le prefetture circa le specifiche problematiche connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.
La nuova normativa, aumenta il potere decisionale dei sindaci nella valutazione dei punti critici e problematici di ogni singolo evento, e la Prefettura, come si evince a seguito, acquisisce un ruolo sempre più centrale nello stabilire la procedura di autorizzazione di eventi complessi.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza l’Amministrazione comunale si riserva di autorizzare pubbliche manifestazioni il cui svolgimento non venga comunicato almeno 30 giorni prima la data prevista.
Si precisa che resta in vigore l’obbligo della comunicazione di “riunione straordinaria di persone”, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 18 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS -, da trasmettere alla QUESTURA, a carico dell’organizzatore, ove non presente va inviata alla competente Stazione dei Carabinieri, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
Quindi, come si legge nello stralcio della norma sopra riportata, una volta che il Comune ha ricevuto la documentazione prodotta dall’organizzatore e ritiene necessaria una valutazione dei rischi, passerà “la palla” alla Prefettura, la quale dovrà sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo anche il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
Questa “equipe”, definiamola così, sarà la sola a stabilire, come cita la circolare stessa: (omissis)…” saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” – che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 – quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.” (omissis)…
In sostanza, i sindaci potranno quindi più facilmente autorizzare gli eventi che riguardano fiere, mostre e sagre, mentre per i concerti in piazza e anche situazioni come i luna park andrà coinvolta la Commissione di vigilanza. Solo gli eventi particolarmente rilevanti saranno oggetto di valutazione per l’applicazione della nuova normativa.
È importante ricordare che l’art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. permette di sostituire il verbale della Commissione con la relazione di un tecnico solo per iniziative fino a 200 persone. Quindi sarebbe auspicabile da parte delle autorità, un chiarimento su questo punto di non secondaria importanza, confermando se effettivamente l’articolo resta valido o quali procedure si devono seguire in conformità alla nuova direttiva.
Non viene menzionato nulla in merito agli oneri e i costi economici relativi agli obblighi descritti e se questi sono tutti a carico dell’organizzatore, ma considerando che in precedenza lo erano diamo per assunto che lo siano tutt’ora, vale la pena comunque che vi informiate in sede di richiesta autorizzativa.
Le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità sono indicate dalla Direttiva 18 luglio 2018, n. 11001, che oltre alla normativa stessa riporta tutte le indicazioni in merito a:
– Normativa presa a riferimento
– Requisiti di accesso all’area
– Percorsi di accesso all’area di deflusso del pubblico
– Capienza dell’area della manifestazione
– Suddivisione della zona in settori (incluso uno schema esemplificativo di suddivisione in settori)
– protezione antincendio
– Gestione dell’emergenza-piano di emergenza ed evacuazione a seguito della valutazione dei rischi. Sarà a cura del responsabile della manifestazione redigerlo, secondo parametri precisi indicati nella direttiva.
La circolare fa riferimento particolare agli eventi all’aperto, ancora da capire i termini per gli eventi al chiuso, di cui vi daremo un aggiornamento appena possibile.


